IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Milano, emanato
con  decreto rettorale  28  maggio 1996,  pubblicato sul  supplemento
ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n.  136 del  12 giugno 1996,  e in
particolare l'art. 56 che dispone  che, in attesa dell'emanazione del
regolamento didattico d'Ateneo  ai sensi dell'art. 11  della legge 19
novembre  1990, n.  341, rimangono  in vigore  le disposizioni  sugli
ordinamenti  didattici   contenute  nello   statuto  dell'Universita'
approvato  con  regio  decreto  4  novembre 1926,  n.  2280,  con  le
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successivi
aggiornamenti;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica  e tecnologica  6  luglio  1995, con  il  quale e'  stata
ridefinita  la  tab.  XIII dell'ordinamento  didattico  universitario
relativa al corso di laurea in filosofia;
  Viste   le  delibere   con  le   quali  le   autorita'  accademiche
dell'Universita' degli studi di Milano hanno proposto il riordino del
corso di laurea in lettere;
  Vista la legge 15 maggio 1997,  n. 127, e in particolare l'art. 17,
commi 95, 101 e 119;
  Visto  l'atto di  indirizzo del  Ministro dell'Universita'  e della
ricerca   scientifica   e  tecnologica   "autonomia   didatticaregime
transitorio" del 5 agosto 1997;
  Accertato che la proposta formulata da queste autorita' accademiche
risponde  ai   requisiti  previsti   dall'atto  di   indirizzo  sopra
richiamato
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Milano,  approvato con
regio  decreto   4  novembre  1926,   n.  2280,  con   le  successive
modificazioni,   e'   ulteriormente   modificato  come   di   seguito
specificato.
  Al titolo VI "facolta' di lettere e filosofia", l'art. 69, relativo
al corso di  laurea in filosofia, e' soppresso ed  e' sostituito, con
il   conseguente  scorrimento   della   numerazione  degli   articoli
successivi, dai seguenti nuovi articoli.
                         Laurea in filosofia
                              Art. 69.
        Durata, articolazione e finalita' del corso di laurea
  L'iscrizione  al  corso  di  laurea in  filosofia  e'  regolata  in
conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari.
  Il corso di laurea ha lo  scopo di fornire strumenti metodologici e
critici, finalizzati alla ricerca e alla specializzazione filosofica,
utili  tanto  per  lo  svolgimento  di  attivita'  che  impegnano  il
linguaggio e le applicazioni proprie dell'indagine filosofica, quanto
per l'eventuale prosecuzione  degli studi in Italia  e all'estero nei
settori  scientificodisciplinari  che   richiedono  una  preparazione
filosofica.
  La durata degli  studi del corso di laurea in  filosofia e' fissata
in    quattro   anni,    strutturati   in    due   bienni    (biennio
propedeuticoformativo   e   biennio    specialistico).   Il   biennio
propedeutico  comprende un  primo  nucleo  di discipline  filosofiche
costitutive, che  caratterizzano la  struttura portante del  corso di
laurea  e  un secondo  nucleo  di  discipline appartenenti  ad  altri
settori  umanistici,  che  consentano   sia  il  completamento  della
formazione  culturale e  professionale di  base, sia  il mantenimento
dell'intersettorialita'  con gli  altri corsi  di laurea  incardinati
nella facolta' di lettere e filosofia.
                              Art. 70.
                      Organizzazione degli studi
  Il  piano di  studi  prevede ventuno  insegnamenti annuali  (undici
insegnamenti nel  primo biennio e  dieci nel secondo), oltre  che una
prova scritta  su testi filosofici  da sostenere, di norma  non prima
del terzo anno.
  Primo biennio:
  Lo studente deve superare gli esami relativi a undici insegnamenti,
da seguire di norma nel primo biennio, come di seguito precisato.
  Sei insegnamenti  filosofici distinti da scegliere  all'interno dei
seguenti settori scientificodisciplinari:
   M08A Storia della filosofia;
   M08B Storia della filosofia antica;
   M08C Storia della filosofia medievale;
   M08E Storia della scienza;
   M07A Filosofia teoretica;
   M07B Logica e filosofia della scienza;
   M07C Filosofia morale;
   M07D Estetica;
   M07E Filosofia del linguaggio.
  Lo studente dovra' seguire almeno:
   due insegnamenti compresi nei settori M08A, M08B e M08C;
   due insegnamenti compresi nei settori M07A, M07C e M07D;
   un insegnamento compreso nei settori M08E, M07B e M07E.
  Un  insegnamento a  scelta nei  settori M09A  (pedagogia generale),
M09B  (storia della  pedagogia),  M11A (psicologia  dello sviluppo  e
dell'educazione), M10A (psicologia generale).
  Due insegnamenti storici a scelta  (in ambiti storici distinti) nei
settori  L02A  (storia greca),  L02B  (storia  romana), M01X  (storia
medievale), M02A (storia moderna), M04X (storia contemporanea).
  Un insegnamento  scelto nei  settori: L12A  (letteratura italiana),
L12B (letteratura  italiana moderna  e contemporanea),  L12C (critica
letteraria),  L06C  (lingua  e  letteratura greca),  L07A  (lingua  e
letteratura latina),  L09A (glottologia e  linguistica) limitatamente
all'insegnamento  di  linguistica  generale, L25A  (storia  dell'arte
medievale), L25B  (storia dell'arte moderna), L25C  (storia dell'arte
contemporanea),  L27B (musicologia  e storia  della musica  moderna e
contemporanea), L16A (lingua e  letteratura francese), L17A (lingua e
letteratura  spagnola), L18A  (lingua  e  letteratura inglese),  L18B
(lingua  e letteratura  nordamericana),  L19A  (lingua e  letteratura
tedesca), L21B (lingue e letterature slavoorientali).
  Un insegnamento a scelta libera.
  All'inizio di  ogni anno accademico,  nel manifesto degli  studi di
cui al  successivo art.  71, il  consiglio del  corso di  laurea puo'
prevedere  ulteriori  specificazioni   e  limitazioni  relative  alla
possibilita' di scelta all'interno dei settori disciplinari.
  Secondo biennio:
  A partire  dall'inizio del  secondo biennio e  a condizione  che si
siano superate almeno otto delle undici discipline del primo biennio,
delle quali almeno cinque  filosofiche (appartenenti cioe' ai settori
M08A, M08B,  M08C, M08E, M07A,  M07B, M07C, M07D, M07E),  lo studente
puo' sostenere  la prova scritta di  cui al primo comma  del presente
articolo  e puo'  presentare un  piano di  studi, nel  rispetto delle
norme  stabilite dal  consiglio del  corso di  laurea e  indicate nel
manifesto degli studi previsto dall'art. 71.
  Lo studente deve  superare gli esami relativi a  sei annualita', da
seguire  nel   secondo  biennio,  individuate  nelle   seguenti  aree
disciplinari, la  cui composizione  e' stabilita nel  successivo art.
72:
   area storicofilosofica;
   area filosoficoteoretica;
   area logicoepistemologica;
  area  semioticolinguistica (limitatamente,  per quanto  riguarda il
settore L09A, all'insegnamento di linguistica generale).
  Le  scelte  ammesse sono  sottoposte  al  vincolo che  lo  studente
nell'arco dell'intero  ciclo di  studi superi  gli esami  relativi ad
almeno quattro annualita' nell'area storicofilosofica, tre annualita'
nell'area filosoficoteoretica  (fra le  quali almeno una  nel settore
M07A  e almeno  una nel  settore M07C)  e due  annualita' complessive
nelle aree logicoepistemologica e semiotico linguistica.
  Le  rimanenti  annualita',  fino  al  completamento  delle  ventuno
richieste, potranno essere scelte entro i settori disciplinari di cui
al successivo art. 72.
  All'inizio di  ogni anno accademico,  nel manifesto degli  studi di
cui al  successivo art.  71, il  consiglio del  corso di  laurea puo'
indicare   ulteriori   condizioni  relative   all'intero   curriculum
didattico, e in particolare:
  aggiungere  o   eliminare  i  settori  disciplinari   previsti  nel
successivo art. 72 e modificarne la composizione;
  prevedere  ulteriori  specificazioni  e limitazioni  relative  alla
possibilita' di scelta all'interno dei settori disciplinari;
  proporre  dei percorsi  didattici che  orientino lo  studente nelle
scelte degli insegnamenti da seguire  in relazione alla disciplina di
laurea;
  stabilire  il tipo  e il  numero massimo  di iterazioni  ammesse in
assenza di piani di studio individuali;
  individuare i  criteri generali  da seguire nella  presentazione di
proposte di  piani di studio  individuali che potranno,  fra l'altro,
prevedere  per   motivate  ragioni   culturali,  in   relazione  alla
disciplina di  laurea e in funzione  di esigenze di organicita'  e di
efficacia del singolo  piano di studio, scelte anche al  di fuori dei
settori disciplinari indicati nel successivo  art. 72 o nel manifesto
stesso;  resta comunque  facolta' del  consiglio di  corso di  laurea
approvare  piani di  studio individuali  anche in  deroga alle  norme
indicate  nel  manifesto  e   ai  vincoli  esplicitati  nel  presente
articolo.
  Per essere ammesso  a sostenere l'esame di laurea  lo studente deve
avere superato tutte  le prove di esame delle  discipline incluse nel
piano di  studio oltre alla prova  scritta di cui al  primo comma del
presente  articolo,  e  avere  ottenuto un  giudizio  positivo  sulle
esercitazioni di pratica  testuale, previste di norma  per il secondo
biennio   e   stabilite  con   modalita'   specifiche   in  sede   di
programmazione  didattica all'inizio  di ogni  anno accademico.  Deve
inoltre avere dimostrato un'adeguata  conoscenza di almeno due lingue
straniere. Le  relative prove di  idoneita', da collocare,  di norma,
non prima del  terzo anno, si svolgono secondo  le modalita' definite
dal consiglio del corso di laurea.
  L'esame di  laurea consiste nella discussione  di una dissertazione
scritta  su un  argomento coerente  con il  piano degli  studi scelto
dallo studente, secondo le modalita' stabilite di corso di laurea.
                              Art. 71.
                        Manifesto degli studi
  A mezzo del manifesto annuale  degli studi il consiglio di facolta'
provvede, su proposta del consiglio del corso di laurea, a fornire le
indicazioni previste  nel precedente  art. 70  e a  disciplinare, per
quanto  di  suo  interesse,   il  complesso  delle  materie  indicate
dall'art. 11, comma 2, della  legge n. 341/1990, indicando inoltre le
discipline  da  inserire nel  piano  di  studi ai  fini  dell'accesso
all'insegnamento nella  scuola secondaria.  A tal fine,  su esplicita
richiesta dello studente, il piano di studi puo' contenere anche piu'
delle ventuno annualita' previste.
                              Art. 72.
                      Ripartizioni disciplinari
  I  settori disciplinari,  ai  quali fare  riferimento, sono  quelli
inseriti nel presente articolo:
  Area storicofilosofica:
   M08A (storia della filosofia);
   M08B (storia della filosofia antica);
    M08C (storia della filosofia medievale);
   M08D (storia della filosofia araboislamica);
   M08E (storia della scienza).
  Area filosoficoteorica:
   M07A (filosofia teoretica);
   M07C (filosofia morale);
   M07D (estetica).
  Area logicoepistemologica:
   M07B (logica e filosofia della scienza);
   M08E (storia della scienza).
  Area semioticolinguistica:
   M07E (filosofia del linguaggio);
   L09A (glottologia e linguistica).
  Area delle scienze pedagogiche e psicologiche:
   M09A (pedagogia generale);
   M09B (storia della pedagogia);
   M10A (psicologia generale);
   M11A (psicologia dello sviluppo e dell'educazione);
   M11B (psicologia sociale);
   M11D (psicologia dinamica).
  Area storica:
   L02A (storia greca);
   L02B (storia romana);
   M01X (storia medievale);
   M02A storia moderna);
   M03C (storia del cristianesimo antico e medievale);
   M04X (storia contemporanea);
   P01D (storia del pensiero economico);
   Q01B (storia delle dottrine politiche);
   M03B (storia del cristianesimo e delle chiese);
   M03D (storia del cristianesimo moderno e contemporaneo);
   M03A (storia delle religioni);
   M19X (storia del diritto italiano);
   Q01C (storia delle istituzioni politiche);
   P03X (storia economica).
  Area politicogiuridicosociale:
   Q01A (filosofia politica);
   N20X (filosofia del diritto);
   P01A (economia politica);
   Q05A (sociologia generale);
   Q05B (sociologia dei processi culturali e comunicativi).
  Area delle scienze geografiche e antropologiche:
   M06A (geografia);
   M06B (geografia economicopolitica);
   M05X (discipline demoetnoantropologiche);
   H14B (urbanistica).
  Area delle arti e delle letterature:
   L26A (discipline dello spettacolo);
  L27B (musicologia e storia della musica moderna e contemporanea);
   L26B (cinema e fotografia);
  L27A (storia della musica antica, medievale e rinascimentale);
   L12A (letteratura italiana);
   L07A (lingua e letteratura latina);
   L12C (critica letteraria);
   L12B (letteratura italiana moderna e contemporanea);
   L11A (linguistica italiana);
   L06C (lingua e letteratura greca);
   L25A (storia dell'arte medievale);
   L25B (storia dell'arte moderna);
   L25C (storia dell'arte contemporanea);
   L25D (museologia e critica artistica e del restauro);
   L16A (lingua e letteratura francese);
   L17A (lingua e letteratura spagnola);
   L18A (lingua e letteratura inglese);
   L19A (lingua e letteratura tedesca);
   L21B (lingue e letterature slavoorientali);
   L18B (lingua e letteratura nordamericana);
   H12X (storia dell'architettura).
  Area scientifica:
   A01A (logica matematica);
   A01B (algebra);
   A01C (geometria);
   A02A (analisi matematica);
   A02B (probabilita' e statistica matematica);
   B01A (fisica generale);
   C03X (chimica generale e inorganica);
   E05A (biochimica);
   E11X (genetica);
   E13X (biologia applicata);
   F11A (psichiatria);
   K05B (informatica);
   K05C (cibernetica);
   K05A (sistemi di elaborazione di informazioni).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 9 marzo 1998
                                               p. Il rettore: Decleva